Art. 6.
(Modifica all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97).

      1. All'articolo 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, dopo le parole: «operanti nei comuni montani» sono inserite le seguenti: «nonché, nelle regioni a statuto speciale, gli enti territorialmente competenti,».

 

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